Convenzione sui diritti dell’infanzia

ONU 1989

 

 

 

PARTE PRIMA

 

 

Art. 1.

 

Il bambino (o bambina) è ogni essere umano fino a 18 anni, a meno che, secondo le leggi del suo Stato, non abbia raggiunto prima la maggiore età.

 

 

Art. 2.

 

Tutti i diritti di questa Convenzione devono essere rispettati dagli Stati che l’hanno firmata per tutti i bambini del loro territorio, senza eccezioni per quelli che sono di razza diversa, maschi o femmine, di lingua e religione diversa, e per qualsiasi altra caratteristica: origine nazionale, opinioni politiche, povertà o ricchezza, handicappati o altro.

Il bambino deve essere protetto e difeso contro chi vuole discriminarlo o punire in qualche modo i genitori perché di condizione diversa o perché esprimono idee e fanno attività secondo le loro abitudini.

 

 

Art. 3.

 

Le istituzioni di assistenza sociale, sia private che pubbliche, i tribunali, le autorità amministrative e chi fa le leggi, in ogni azione riguardante i bambini, devono dare la più grande importanza agli interessi del bambino.

Devono essere assicurate al bambino la protezione e le cure necessarie al suo benessere, tenendo conto dei diritti e dei doveri dei genitori e dei tutori.

Gli Stati si impegnano ad assicurare che tutte le istituzioni e le persone che si occupano dell’assistenza ai bambini, lo facciano rispettando le norme stabilite dalle autorità, specialmente per quanto riguarda la sicurezza e la salute dei bambini, e la preparazione professionale del personale.

 

 

 

Art. 4.

Gli Stati devono, con le leggi, i finanziamenti e altri interventi, attuare i diritti riconosciuti in questa Convenzione. I provvedimenti devono essere nella misura massima consentita dalle possibilità di ciascun Stato e, quando è necessario, con la cooperazione internazionale.

 

Art. 5.

Gli Stati dovranno rispettare le responsabilità, i diritti e i doveri dei genitori o di chi si occupa del bambino, in modo da assicurare, insieme allo sviluppo delle capacità del bambino, i diritti riconosciuti dalla Convenzione.

 

 

Art. 6.

Il bambino ha diritto alla vita. Gli Stati devono garantire la sopravvivenza e lo sviluppo del bambino.

 

 

Art. 7.

Il bambino deve essere registrato appena nato e ha diritto sin dalla nascita ad avere un nome, una nazionalità e, nella misura del possibile, ad essere curato dai suoi genitori.

Gli Stati assicureranno l’attuazione di questi diritti in armonia con le leggi nazionali.

 

 

Art. 8.

Gli Stati si impegnano a rispettare il diritto del bambino a conservare la propria identità, la nazionalità, il nome e le relazioni con la famiglia.

Se il bambino viene illegalmente privato di alcuni o di tutti gli elementi della sua identità, gli Stati l’aiuteranno a ristabilire rapidamente la sua identità.

 

 

Art. 9.

Il bambino non deve essere separato dai suoi genitori contro la sua volontà, tranne quando le autorità competenti, in accordo con la legge, decidono che la separazione è necessaria per l’interesse del bambino, per esempio quando c’è abuso o negligenza dei genitori o quando a causa della separazione dei genitori, sia necessario decidere il luogo di residenza del bambino.

 

 

Art. 10.

La richiesta di un bambino o dei suoi genitori di lasciare o di entrare in uno Stato che ha firmato la Convenzione, al fine della riunificazione della famiglia, sarà accolta in modo umano e rapido. Lo Stato deve inoltre assicurare che tale richiesta non avrà conseguenze dannose per i richiedenti e per i loro familiari.

Le eventuali restrizioni, previste dalla legge, devono essere motivate dalla necessità di proteggere la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la salute o la morale pubblica o i diritti e la libertà degli altri.

 

 

Art. 11.

Gli Stati devono evitare il trasferimento illecito verso l’estero dei bambini, e il loro mancato rientro. A questo fine stipuleranno accordi con uno o più Stati, o attueranno accordi esistenti.

 

 

Art. 12.

Gli Stati devono assicurare al bambino capace di formarsi una propria opinione, il diritto di esprimerla liberamente e in qualsiasi materia. Le opinioni dei bambini, in relazione alla loro età e maturità, saranno tenute nella giusta considerazione.

 

 

Art. 13.

Il bambino ha diritto alla libertà di espressione: questo diritto comprende la libertà di cercare, ricevere, diffondere informazioni e idee di ogni genere, indipendentemente dalle frontiere, sia verbalmente sia per iscritto o a stampa o in forma artistica o mediante qualsiasi altro strumento a scelta del bambino.

 

 

Art. 14.

Gli Stati devono rispettare il diritto del bambino alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

 

 

Art. 15.

Il bambino ha diritto alla libertà di associazione e di riunione pacifica.

Nessuna restrizione può essere posta all’esercizio di questi diritti, tranne quelle necessarie in una società democratica per mantenere l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale, e la protezione della morale pubblica e dei diritti e libertà degli altri.

 

 

Art. 16.

I bambini devono essere rispettati nella loro vita privata. Nessuno potrà illegalmente entrare nella casa di un bambino, aprire la sua corrispondenza, disonorarlo e parlare male di lui.

Il bambino deve essere protetto dalla legge contro chi non rispetta questi suoi diritti.

 

 

Art. 17.

Il bambino ha diritto a conoscere, attraverso diverse fonti nazionali e internazionali, tutte le informazioni utili al suo benessere sociale, spirituale e morale e alla sua salute fisica e mentale. Gli Stati quindi devono:

 

a) incoraggiare la stampa, la radio e la TV a produrre libri, film e altri materiali utili all’infanzia (vedi art. 29);

b) invitare la cooperazione internazionale a scambiare e diffondere informazioni provenienti da diverse fonti culturali nazionali e internazionali;

c) incoraggiare la produzione e la diffusione di libri per bambini;

  1. incoraggiare la TV, la radio e altri enti a curare programmi che aiutino i bambini dei gruppi di minoranza o le popolazioni indigene che parlano lingue poco diffuse;
  2. proteggere i bambini da informazioni e materiali dannosi al loro

benessere (vedi artt. 13 e 18).

 

 

Art. 18.

I genitori o i tutori legali hanno uguali responsabilità riguardo all’educazione e allo sviluppo del bambino. Gli interessi del bambino del bambino devono essere la loro prima preoccupazione.

Devono inoltre assicurare che i bambini di genitori che lavorano possano beneficiare dì servizi di assistenza, rendendo così più facile il loro compito.

 

 

Art. 19.

Gli Stati devono proteggere i bambini sotto tutela dei genitori, per mezzo di leggi, scuole, enti e aiuti economici, da ogni forma di violenza: abuso fisico o mentale, trattamento negligente, maltrattamento o sfruttamento (compreso quello sessuale).

Tale protezione deve essere fatta con interventi rapidi, sia per preparare programmi sociali, sia per prevenire e scoprire maltrattamenti se il caso lo richiede, per denunciare all’autorità giudiziaria i maltrattamenti.

 

 

Art. 20.

Lo Stato deve assistere e dare speciale protezione al bambino che, per un periodo di tempo o per sempre, non può stare unito alla sua famiglia.

In ogni caso si deve far sì che il bambino si trovi in un ambiente rispetti la continuità del metodo educativo, le abitudini sociali, la religione, la cultura e la lingua del bambino.

 

 

Art. 21.

Gli Stati che accettano e permettono l’adozione, devono avere come primo obiettivo l’interesse del bambino e agire per:

 

  1. assicurare che l’adozione venga autorizzata solo dalle autorità competenti, dopo aver valutato le condizioni dei suoi genitori, dei parenti o dei tutori e aver avuto da essi il consenso;
  2. decidere per l’adozione internazionale se il bambino non può trovare accoglienza o affidamento presso una famiglia, o non può essere assistito nel suo Paese d’origine;
  3. assicurare che il bambino in adozione in altro Paese sia assistito con la stessa cura che avrebbe nel suo;
  4. garantire che l’adozione internazionale non sia usata per trarne il leciti guadagni;
  5. promuovere accordi con gli altri Paesi perché la sistemazione de bambino sia seguita dalle autorità e dagli organi competenti.

 

 

Art. 22.

Gli Stati devono garantire al bambino che chiede di essere considerato rifugiato, di essere accompagnato dai genitori o da altre persone e che abbia protezione e assistenza secondo i diritti scritti in queste convenzione.

Devono collaborare con le Nazioni Unite e altre organizzazioni per assistere i bambini rifugiati, rintracciare i genitori e i familiari di quelli rimasti soli e cercare di riunire la famiglia.

Se i genitori o altri componenti della famiglia non vengono trovati, il bambino deve essere protetto come qualsiasi altro bambino rimasto lontano dai propri familiari.

 

 

Art. 23.

Il bambino svantaggiato fisicamente o mentalmente deve vivere una vita completa e soddisfacente, in condizioni che gli permettano d avere una sua dignità, di raggiungere l’autosufficienza e di partecipare attivamente alla vita sociale.

Il bambino disabile ha diritto a cure speciali. Gli Stati dovranno assistere e curare anche tutti gli altri bambini che ne hanno bisogno.

 

 

Art. 24.

Il bambino ha diritto a raggiungere il più alto livello di salute e a usare i servizi per le cure mediche e di riabilitazione. Gli Stati devono garantire che nessun bambino venga privato del suo diritto di accedere ai servizi sanitari.

Per attuare tale diritto gli Stati devono agire per:

 

a) abbassare la percentuale dei bambini che muoiono nel primo an di vita, e fino a 5 anni;

b) garantire a tutti i bambini l’assistenza e le cure mediche e rendi sempre più efficienti i servizi sanitari;

c) combattere malattie e malnutrizione con cibi nutritivi e acqua potabile;

d) garantire alle madri cure mediche prima e dopo la nascita del bambino;

e) informare la popolazione, in particolare genitori e bambini, su salute e la nutrizione del bambino, i vantaggi dell’allattamento seno, l’igiene della persona e dell’ambiente e la prevenzione de incidenti;

f) educare a prevenire le malattie e invitare i genitori a usare i servizi dove si insegna a pianificare la nascita dei bambini.

 

 

 

Art. 25.

Il bambino che ha avuto dalle autorità un luogo di assistenza, protezione o cura della sua salute fisica o mentale, ha diritto al controllo periodico del trattamento e della sua situazione.

 

 

Art. 26.

Ogni bambino ha diritto alla mutualità e sicurezza sociale, cioè l’assistenza in caso di malattia o di bisogno economico, tenendo presenti le eventuali possibilità economiche di chi ha la responsabilità della sua tutela.

 

 

 

 

Art. 27.

Ogni bambino ha diritto a un modo di vivere adeguato al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale. La responsabilità di assicurare tali condizioni di vita, nei limiti delle loro possibilità, è dei genitori o dei tutori. Se non ne hanno la possibilità, gli Stati devono aiutare le famiglie soprattutto per quel che riguarda il cibo, il vesti e l’alloggio, anche quando il genitore si trova in altro Stato. Questo deve avvenire per accordi internazionali fra gli Stati.

 

Art. 28.

Il bambino ha diritto all’istruzione. Gli Stati devono:

 

  1. rendere l’istruzione primaria gratuita e obbligatoria per tutti;
  2. fare in modo che tutti i bambini possano frequentare le scuole secondarie, aiutando quelli che non hanno possibilità finanziarie;
  3. aiutare chi ha la capacità a frequentare le scuole superiori;
  4. informare tutti i bambini sui vari tipi di scuola che possono frequentare, secondo le loro attitudini e capacità;
  5. provvedere perché le scuole siano frequentate e l’abbandono sia ridotto al minimo.

 

Gli Stati devono inoltre controllare che a scuola sia rispettata la dignità umana, secondo i principi di questa Convenzione.

Devono anche favorire la cooperazione internazionale per eliminare l'ignoranza e l’analfabetismo in tutto il mondo, facilitare la conoscenza della scienza e della tecnica e i più moderni metodi di insegnamento.

 

 

Art. 29.

L’educazione del bambino deve tendere a:

 

  1. sviluppare la personalità del bambino, le sue attitudini e capacità mentali e fisiche, al massimo;
  2. rispettare i diritti umani e le libertà, e i principi della Carta delle Nazioni Unite;
  3. rispettare i genitori, la lingua, i valori del Paese in cui il bambino vive e di quello dì origine, e le civiltà diverse dalla propria;
  4. preparare il bambino a vivere con responsabilità in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza e di uguaglianza fra i sessi, di amicizia tra tutti i popoli e i gruppi di religione e di razze diverse;
  5. rispettare l’ambiente naturale.

 

 

Art. 30.

Il bambino che fa parte di una minoranza che ha lingua o religione ~. o che è indigeno, ha il diritto di unirsi ad altri del suo gruppo, di partecipare ai riti della propria religione e di usare la propria lingua rendo la propria cultura.

 

 

Art. 31.

Il bambino ha diritto al gioco, al riposo e allo svago e a dedicarsi mente alla vita culturale e alle arti. Gli Stati devono garantire che tutti abbiano la possibilità di farlo.

 

 

Art. 32.

Il bambino deve essere protetto dallo sfruttamento economico non deve compiere lavori rischiosi o nocivi alla sua salute e allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

Gli Stati devono garantire tale diritto con leggi che stabiliscono l’età minima per essere ammessi al lavoro, una disciplina dell’orario e delle condizioni di lavoro, punizioni per chi non applica questo articolo.

 

 

Art. 33.

I bambini devono essere protetti dallo Stato contro l’uso illecito di droghe e per prevenire l’impiego di bambini nella produzione illecita e nel traffico di tali sostanze.

 

 

Art. 34.

Gli Stati devono proteggere il bambino dallo sfruttamento sessuale evitando che egli venga usato in attività sessuali illegali, nella prostituzione e in spettacoli e materiali pornografici.

 

 

Art. 35.

Gli Stati devono prendere accordi per prevenire il rapimento, la vendita o il traffico di bambini per qualsiasi fine.

 

 

Art. 36.

Gli Stati devono proteggere il bambino da ogni forma di sfruttamento.

 

 

Art. 37.

Nessun bambino deve essere sottoposto a tortura o a punizioni crudeli e degradanti. Al di sotto dei 18 anni non deve essere data come pena nè l’ergastolo nè la pena di morte.

Nessun bambino deve essere privato della libertà in modo illegale. L’arresto e l’imprigionamento di un bambino devono essere c formi alla legge, e devono essere una misura estrema, e per un per do il più breve possibile.

Qualsiasi bambino privato della libertà deve essere trattato c rispetto e umanità, deve essere detenuto separatamente dagli adulti a meno che ciò sia nel suo interesse; e deve mantenere i contatti c la sua famiglia.

Deve avere subito l’assistenza di un avvocato, e il diritto di contestare l’arresto e di avere una rapida decisione sul suo caso.

 

 

Art. 38.

In caso di guerra, gli Stati devono rispettare le norme umanitarie di diritto internazionale che riguardano i bambini.

Devono fare in modo che i bambini al di sotto dei 15 anni non prendano parte alla guerra, e non vengano reclutati nelle forze armate.

Devono garantire protezione ai bambini e alle popolazioni civili.

 

 

Art. 39.

Il bambino vittima della guerra, di sfruttamento, di torture o di altri abusi ha diritto al recupero fisico e psicologico che gli restituisca salute e dignità.

 

 

Art. 40.

Il bambino accusato o colpevole di aver violato la legge penale deve essere trattato in modo da rispettare la sua dignità e da recuperarlo alla vita sociale.

Gli Stati garantiscono che:

 

 

Gli Stati devono cercare di preparare leggi particolari per i bambini hanno rispettato la legge e sono stati accusati di un reato. Tali leggi dovrebbero stabilire l’età minima al di sotto della quale i bambini devono essere considerati incapaci di infrangere una legge penale; risolvere i casi senza ricorrere al processo; istituire strumenti per garantire che i bambini vengano trattati in modo adeguato e recuperati con tutti i mezzi possibili alla vita sociale.

 

 

Art. 41.

Gli articoli di questa Convenzione non devono sostituirsi alla legge di uno Stato se quella legge è più favorevole alla realizzazione dei diritti dei bambini.

 

 

 

PARTE SECONDA

 

Art. 42.

Gli Stati si impegnano a far conoscere gli articoli della Convenzione agli adulti e ai bambini.

 

 

Art. 43.

Per controllare se gli Stati realizzano gli impegni presi firmando questa Convenzione, sarà costituito un Comitato sui Diritti del bambino.

Il Comitato sarà composto da 10 esperti di alta moralità e competenza, eletti tra i cittadini di ogni Stato.

I membri saranno eletti a scrutinio segreto scegliendo fra le persone proposte dagli Stati.

La prima elezione dei membri del Comitato si farà entro dieci mesi dalla data dell’approvazione della Convenzione.

In seguito si farà ogni secondo anno.

Almeno quattro mesi prima di ciascuna elezione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite invierà una lettera agli Stati per invitarli a proporre i nomi delle persone da votare, una per ogni Stato. Poi preparerà una lista delle persone, in ordine alfabetico, e la manderà a tutti gli Stati che hanno votato la Convenzione.

Le elezioni saranno tenute durante riunioni degli Stati. L’elezione è valida se partecipano almeno due terzi degli Stati. Saranno elette le persone che avranno ottenuto il maggior numero dì voti e la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati.

Gli eletti a far parte del Comitato dureranno in carica quattro anni. Essi possono essere rieletti se saranno riproposti...

Se un membro muore o dà le dimissioni o non è in grado di assolvere al proprio compito, lo Stato che l’aveva designato proporrà un altro esperto.

Le riunioni del Comitato si terranno normalmente presso la sede delle Nazioni Unite o in qualsiasi altro luogo deciso dal Comitato. Il Comitato terrà almeno una riunione ogni anno.

 

Art. 44.

Gli Stati devono informare il Segretario Generale su ciò che hanno fatto per applicare i diritti della Convenzione. Lo dovranno fare entro due anni dall’entrata in vigore e poi ogni cinque anni. Il Comitato può richiedere ulteriori informazioni agli Stati. Ogni due anni il Comitato informerà l’Assemblea generale delle Nazioni Unite sul lavoro svolto.

 

Art. 45.

Per incoraggiare l’attuazione della Convenzione e la cooperazione internazionale per i diritti dei bambini, il Comitato può dare l’incarico all’Unicef e ad altri organismi competenti a controllare se gli artt. della Convenzione vengono rispettati nei diversi Paesi e può proporre al Segretario Generale di studiare problemi che riguardano i diritti dei bambini, affidandoli a Commissioni competenti.

 

 

 

PARTE TERZA

 

Art. 46.

 

La presente Convenzione può essere firmata da tutti gli Stati.

 

Art. 47.

La Convenzione deve essere ratificata, cioè approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

 

Art. 48.

La presente Convenzione è aperta all’accessione di qualsiasi Stato.

 

 

Art. 49.

La Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

 

 

Art. 50.

Ogni Stato può proporre un emendamento (cioè una modifica a uno o più articoli) inviandolo al Segretario Generale, che lo comunicherà agli Stati che hanno firmato la Convenzione. Se almeno un terzo degli Stati è favorevole, il Segretario Generale convocherà la conferenza per approvare le modifiche. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti, verrà poi sottoposto per approvazione all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

L’emendamento deve essere attuato dagli Stati che l’hanno approvato, mentre gli altri Stati devono attuare gli articoli della Convenzione.

 

 

Art. 51.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite farà conoscere a tutti gli Stati il testo delle riserve apposte dagli Stati al momento dell’approvazione. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento e il Segretario Generale informerà tutti gli Stati.

 

 

Art. 52.

Uno Stato può ritirare la propria adesione alla Convenzione scrivendo al Segretario Generale. La rinuncia diventa valida dopo un anno dalla comunicazione.

 

Art. 53.

La Convenzione è depositata presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

 

 

Art. 54.

La Convenzione depositata è scritta in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola.